Il diritto del cliente a ottenere dalla banca copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, del testo unico bancario, non si estende alla corrispondenza intercorsa tra l’intermediario e il legale del creditore che ha promosso un sequestro conservativo sul conto. Lo ha chiarito il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 3141 del 10 aprile 2026.
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria
L’art. 119, comma 4, TUB riconosce a chi ha intrattenuto un rapporto con una banca (il cliente, ma anche chi gli succede o lo rappresenta) il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni: estratti conto, contratti, distinte, tutto ciò che permette di ricostruire la storia di un rapporto anche molto risalente. Se la banca non risponde o rifiuta, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, che negli anni ha già delimitato più volte la portata della norma, ad esempio escludendo che il limite decennale si applichi agli estratti conto in senso proprio o che la richiesta possa trasformarsi in un’indagine generalizzata sui rapporti tra l’intermediario e soggetti diversi dal cliente.
Il sequestro conservativo e la corrispondenza con l’avvocato del creditore
Un correntista aveva chiesto alla propria banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, la documentazione relativa al proprio conto corrente, rimasto bloccato per la notifica di un atto di sequestro conservativo poi revocato per la mancata partecipazione dell’ufficiale giudiziario, in violazione degli artt. 678, 492 e 543 c.p.c. Oltre alla notifica del sequestro, il cliente voleva copia delle richieste che l’intermediario aveva rivolto all’avvocato del creditore procedente per ottenere le informazioni utili a liberare i rapporti, e delle eventuali risposte ricevute, materiale che riteneva necessario per dimostrare la scorrettezza della banca e per preparare un’azione risarcitoria.
La banca aveva consegnato spontaneamente la notifica del sequestro, ma non nel formato .eml richiesto (un file di posta elettronica certificata ha, a differenza di una sua stampa in .pdf, un valore probatorio diverso in un eventuale giudizio civile) e non aveva fornito la corrispondenza con il legale del creditore, sostenendo di aver agito solo come terzo pignorato ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e di non essere parte della procedura né responsabile di condotte altrui.
Il Collegio ha dato ragione alla banca, ma non nel merito. Ha osservato che la richiesta di quella specifica corrispondenza non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 119, comma 4, TUB, perché la norma riconosce il diritto a ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, categoria che non può comprendere, nemmeno estensivamente, gli scambi interni tra la banca e l’avvocato di un terzo procedente. Per questa parte della richiesta, ha concluso, la materia esula dall’area di cognizione dell’ABF, e ha respinto il ricorso.
Cosa cambia in pratica per chi chiede documenti alla banca
Chi ha un rapporto bancario datato, o si trova con il conto vincolato da un pignoramento o un sequestro, può contare sull’art. 119 TUB per ottenere dalla propria banca, anche tramite l’ABF in caso di rifiuto, i documenti relativi alle proprie operazioni degli ultimi dieci anni. Non può invece pretendere per questa via le comunicazioni che la banca ha scambiato con soggetti terzi, come l’avvocato di chi ha promosso un pignoramento, anche quando quelle comunicazioni hanno riguardato direttamente il proprio conto. Si tratta di corrispondenza che esce dal perimetro della “documentazione bancaria” tutelata dalla norma. Per ottenerla, se serve a far valere un diritto in giudizio, la strada resta quella ordinaria dell’esibizione documentale nel processo civile, non il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.




