La disciplina normativa applicabile al phishing, oltre alle norme generali previste in materia di adempimento delle obbligazioni da parte del mandatario e della Banca, dev’essere rinvenuta nel d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/17 in attuazione della direttiva n. 2015/2366/EU.
Quello che le Banche non dicono agli utenti truffati è che sono tenute per legge a provare la colpa grave del cliente, esclusa quando la truffa è effettuata con modalità particolarmente insidiose tali da ingannare un utente che abbia impiegato la media diligenza.
Può accadere infatti che venga riconosciuto un concorso di colpa dell’utente con la banca nell’effettuazione del danno, con il conseguente recupero di una parte della somma.
In ogni caso, la Banca può andare esente da responsabilità soltanto quando abbia adottato un sistema di autenticazione forte, ovvero una procedura per convalidare l’identificazione di un utente basato sull’uso di due o più elementi di autenticazione, che, secondo la Banca d’Italia, devono appartenere ad almeno due categorie tra le seguenti:
I due sistemi devono essere indipendenti tra loro, in modo che un’eventuale violazione di uno non comprometta l’affidabilità degli altri.
La prima cosa che dovrai fare per ottenere dalla Banca il rimborso delle somme sottratte è effettuare un circostanziato Reclamo indicando con precisione i fatti avvenuti e le ragioni per cui si ritiene di non essere alcun modo responsabili della truffa avvenuta.
Il Reclamo dev’essere inviato via raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec all’Ufficio Reclami della Banca, tenuta a rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del Reclamo.
Qualora la risposta al Reclamo sia ritenuta insoddisfacente dall’utente in quanto indichi il rigetto di ogni responsabilità e, pertanto, il mancato rimborso delle somme sottratte, l’utente potrà adire l’Arbitro Bancario e Finanziario.
L’Arbitro Bancario e Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie e possono sorgere tra gli utenti e le Banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Istituito nel 2009, è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
L’Organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia, un membro è designato dalle associazioni degli intermediari e un membro è designato dalle associazioni che rappresentano gli utenti.
Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal ricorso al Giudice ordinario: qualora il ricorso venga rigettato, l’utente non viene condannato a rifondere alla Banca le spese legali sostenute per il giudizio.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle emesse dal Tribunale ma le Banche …
Compila il form per ricevere maggiori informazioni.