La Banca deve rimborsare le somme trasferite tramite bonifico istantaneo se non prova di aver trasmesso al Cliente la corretta informativa prima del perfezionamento della truffa. La decisione n. 4209/2026 del Collegio di Milano dell’ABF

In un caso patrocinato da parte dei professionisti di Truffa Phishing, gli avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria, l’Arbitro Bancario Finanziario ha recentemente confermato un importante principio in materia di truffe bancarie online: la Banca deve rimborsare le somme trasferite tramite bonifico istantaneo se non prova di aver trasmesso al Cliente la corretta informativa prima del perfezionamento della truffa

Il caso e il principio di diritto espresso dall’ABF.

In particolare, al momento dell’apertura del conto corrente, il servizio di bonifico istantaneo non era previsto. La Banca lo aveva introdotto solo successivamente, mediante modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 126-sexies, comma 4-bis, T.U.B.

Sul punto, la Decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 15627/2021 aveva già chiarito che una simile modifica può ritenersi validamente comunicata solo ove accompagnata da un’informativa completa e corretta sulle caratteristiche del nuovo servizio. Non è dunque sufficiente una comunicazione che si limiti a indicare il costo del bonifico istantaneo, senza evidenziarne il profilo essenziale dell’irrevocabilità, trattandosi dell’elemento che determina un significativo incremento del rischio in capo all’ordinante.

Il medesimo Collegio ha inoltre precisato che, qualora il cliente contesti di aver ricevuto la proposta di variazione unilaterale, grava sull’intermediario l’onere di provarne l’effettiva ricezione, anche mediante presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Nel caso di specie, pur producendo «copia della proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente, che indica espressamente, tra le caratteristiche dell’operazione, la sua irrevocabilità», la Banca non forniva prova «dell’avvenuta ricezione della proposta di modifica unilaterale in data anteriore alla frode», con parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente.

Secondo l’Arbitro, per soddisfare l’onere previsto dall’art. 2697 c.c., la Banca avrebbe dovuto fornire, «ad esempio, evidenza dei log di sistema attestanti la data di caricamento del documento» o «altra documentazione tecnica equivalente che consenta di retrodatare univocamente la messa della disposizione della proposta», specificando che «le informative trasmesse in occasione degli estratti conto trimestrali, richiamate dall’intermediario quale ulteriore elemento probatorio, non risultano parimenti sufficienti: le stesse non contengono il necessario livello di dettaglio circa le caratteristiche dei bonifici istantanei — e in particolare circa la loro irrevocabilità — e i connessi rischi per l’ordinante».

L’esperienza e la competenza degli avvocati di Truffa Phishing al servizio delle vittime

Il successo ottenuto in questo caso dimostra ancora una volta l’eccellenza professionale degli avvocati Edoardo Gloria ed Alessandro Ripoldi, che da anni si dedicano con passione e competenza alla tutela delle vittime di truffe bancarie online.

La loro profonda conoscenza delle tecniche fraudolente e delle normative bancarie, unita a una costante attenzione all’evoluzione della giurisprudenza dell’ABF, li rende un punto di riferimento nel settore.

In tal senso, l’intero team di Truffa Phishing si distingue per l’approccio innovativo e la capacità di affrontare anche i casi più complessi, come dimostrato da questa vittoria che stabilisce un precedente fondamentale per tutte le future controversie simili.

Come proteggersi dalle truffe vishing e spoofing

Nonostante questa importante decisione, resta fondamentale adottare comportamenti prudenti per evitare di cadere vittima di queste truffe sofisticate.

È consigliabile diffidare sempre delle comunicazioni di allarme e/o pericolo, poiché le banche raramente comunicano problemi di sicurezza via SMS o tramite chiamata telefonica proveniente dal numero verde, richiedendo azioni immediate e urgenti.

Si ribadisce l’importanza di verificare sempre in modo indipendente l’effettiva riconducibilità alla propria Banca del contatto ricevuto, astenendosi dal contattare i numeri indicati nei messaggi sospetti, e provvedendo ad effettuare un contatto diretto tramite i canali ufficiali.

Infine, nessuna banca chiederà mai di effettuare bonifici per bloccare operazioni sospette.

Ad ogni modo, in caso di truffa subita, è fondamentale rivolgersi a professionisti specializzati in diritto bancario come gli avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria, che grazie alla loro esperienza e competenza possono valutare la possibilità di ottenere un rimborso, soprattutto alla luce di quelli che sono gli orientamenti più recenti dell’ABF.

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