Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente relativo al secondo semestre 2025, fornendo un quadro statistico utile per meglio comprendere la distribuzione del rischio relativo alle diverse tipologie di truffe online di phishing bancario.
Il quadro complessivo
Nel periodo considerato, il tasso di frode complessivo si è mantenuto contenuto, pari allo 0,003% del valore delle operazioni di pagamento – 10 casi fraudolenti ogni centomila operazioni – con un andamento sostanzialmente stabile per carte, prelievi ATM e bonifici ordinari, e con una riduzione per moneta elettronica e bonifici istantanei.
I bonifici, pur presentando il tasso di frode più basso (0,002% in valore, 0,004% in numero), risultano lo strumento con l’esposizione economica più rilevante: le perdite complessive ammontano a circa 88,7 milioni di euro, a fronte di 36,5 milioni per le carte di pagamento e 11,1 milioni per la moneta elettronica: la ragione risiede nell’importo medio della singola operazione fraudolenta, pari a 2.784 euro per i bonifici, contro 80 euro per le carte e 41 euro per la moneta elettronica.
Bonifici istantanei: rischio superiore, ma in significativa contrazione
Il tasso di frode sui bonifici SEPA istantanei resta sensibilmente più elevato di quello sui bonifici ordinari (0,028% contro 0,002% in valore), pur registrando una riduzione considerevole: -38% rispetto al semestre precedente e -53% su base annua.
Il miglioramento, secondo Banca d’Italia, è riconducibile principalmente al rafforzamento delle misure preventive adottate dai prestatori di servizi di pagamento in attuazione dell’Instant Payments Regulation, che dal 9 ottobre 2025 impone la verifica dell’IBAN del beneficiario (Verification of Payee) prima dell’esecuzione del bonifico istantaneo.
La manipolazione del pagatore come principale fattispecie di frode sui bonifici
Il dato di maggiore rilevanza concreta evidenzia che il 72% del valore e il 58% del numero delle frodi con bonifico è riconducibile a manipolazione del pagatore, ossia ai casi in cui il cliente, tratto in errore mediante tecniche di ingegneria sociale (phishing, vishing, spoofing), dispone egli stesso il pagamento a favore di un conto fraudolento; si tratta di un’incidenza in aumento rispetto al semestre precedente, quando si attestava al 58% in valore e al 51% in numero.
Canale a distanza e operazioni transfrontaliere
Le operazioni effettuate a distanza confermano un’esposizione al rischio superiore rispetto a quelle eseguite presso punti vendita fisici: il tasso di frode sulle transazioni e-commerce con carte è pari allo 0,060% in valore, contro lo 0,006% delle operazioni non a distanza. Analogamente, le operazioni transfrontaliere verso paesi extra SEE, benché rappresentino solo il 2% dei pagamenti con carte e moneta elettronica, concentrano rispettivamente circa un quarto e un terzo delle relative frodi.
Prospettive alla luce della nuova disciplina PSD3/PSR
Il Rapporto segnala un’evoluzione normativa di particolare interesse per la tutela dei clienti.
La nuova disciplina europea PSD3/PSR introdurrà infatti l’obbligo di rimborso per le vittime di frodi nei casi di impersonificazione, ovvero quando il soggetto agente si sostituisce fraudolentemente al prestatore di servizi di pagamento del cliente.
Considerazioni finali.
È importante che le vittime di phishing bancario si rivolgano ad avvocati specializzati in diritto bancario come gli avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria, al fine di verificare approfonditamente tutti gli eventuali profili di responsabilità della propria Banca relativamente al pregiudizio subito.




