Il fenomeno

Cos’è?

Il phishing è la truffa che non forza nulla. Non viola il conto, non buca le difese della Banca, non ha bisogno di superare un firewall: convince il titolare a fare da sé quello che serve al truffatore. Una comunicazione che sembra provenire dall’istituto annuncia un problema urgente, un addebito sospetto, un blocco imminente, e chiede di confermare i dati o di autorizzare un’operazione per fermarlo.

Da anni non sono più le e-mail sgrammaticate con il logo sfocato. L’SMS arriva dentro la conversazione autentica della Banca, sotto i messaggi veri delle settimane precedenti, perché il mittente alfanumerico è falsificabile. La telefonata mostra sul display il numero del servizio antifrode, quello stampato sul retro della carta. La pagina su cui si finisce è la copia esatta dell’home banking, certificato compreso.

Chi chiama conosce già nome, IBAN, ultime operazioni. Non chiede la password, che sarebbe sospetto: chiede di leggere il codice appena ricevuto per annullare un bonifico mai disposto, e mentre la vittima lo detta quel codice sta autorizzando il bonifico vero. La truffa è costruita per essere credibile da chi usa il proprio conto con la diligenza di chiunque.

Non sei tu a dover provare

La prima domanda che si pone chi è stato truffato è se abbia sbagliato qualcosa. La legge pone la domanda in senso opposto.

Davanti a un’operazione disconosciuta è la Banca a dover provare che l’operazione era autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. E l’articolo 10 del d.lgs. 11/2010 aggiunge che l’utilizzo dello strumento di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione fosse autorizzata.

La meccanica

Come funziona davvero

Quasi tutte le vicende che seguiamo hanno la stessa struttura in quattro tempi, e riconoscerla serve perché ogni passaggio corrisponde a un obbligo che la Banca poteva assolvere e spesso non ha assolto.

Prima arriva il contatto credibile, SMS o telefonata che si presentano come l’istituto. Poi la pressione temporale, che è l’ingrediente essenziale: il conto sta per essere bloccato, un bonifico sta partendo, ci sono pochi minuti per fermarlo. Segue la consegna del codice, presentata come lo strumento per annullare l’operazione fraudolenta quando invece la autorizza. Infine il trasferimento immediato, di norma su conti di transito o carte prepagate, con lo svuotamento del saldo disponibile.

L’ultimo passaggio è quello che più spesso rende la Banca responsabile. Un’operazione che azzera il conto verso un beneficiario mai visto prima è un’anomalia che i sistemi antifrode devono intercettare, e il Collegio ABF di Roma lo ha affermato con la decisione n. 7593 del 1° agosto 2025, valorizzando proprio lo svuotamento del saldo come indice di rischio da presidiare.

Il quadro giuridico

Perché la Banca può dover rimborsare

Le operazioni di pagamento non autorizzate — i bonifici e i pagamenti non disposti da te — non sono governate dalle regole generali sulla responsabilità, ma da una disciplina speciale di derivazione europea. La direttiva PSD2 è stata recepita in Italia nel d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, e ne discendono tre regole che spostano il baricentro dalla vittima all’intermediario.

  • La prova spetta alla BancaL’articolo 10 mette a carico del prestatore la prova dell’autenticazione e della corretta registrazione, e la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente. Non è il cliente a dover dimostrare di essere stato ingannato.
  • Il rimborso è la regola, non l’eccezioneL’articolo 11 impone il rimborso immediato e comunque entro la giornata operativa successiva a quella in cui la Banca prende atto dell’operazione. Può sospenderlo solo se ha un sospetto motivato di frode, e deve comunicarlo per iscritto.
  • Senza autenticazione forte non c’è perditaL’articolo 12, comma 2-bis, esclude ogni perdita a carico del pagatore quando l’autenticazione forte non è stata richiesta. Negli altri casi la franchigia si ferma a 50 euro, salvo che la Banca provi il dolo o la colpa grave.

Il nodo è la colpa grave

Tutto ruota attorno alla colpa grave, l’unico argomento che consente alla Banca di rifiutare il rimborso. Colpa grave non è essere caduti in una truffa: è una negligenza macroscopica, la trascuratezza che nessuno con un minimo di attenzione avrebbe avuto.

Quando la truffa è costruita con il numero della Banca clonato, con l’SMS che si incolonna sotto quelli veri e con un interlocutore che conosce già i dati del rapporto, la vittima non aveva modo di accorgersene usando la diligenza media. È il ragionamento che i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno accolto nei procedimenti che abbiamo seguito, e la ragione per cui un rifiuto della Banca non è l’ultima parola.

Decisioni ottenute

Alcune decisioni che abbiamo ottenuto

Ogni voce rimanda all’approfondimento con la decisione per esteso.

  • ABF Milano · n. 4209/2026 18 maggio 2026

    Bonifico istantaneo senza informativa

    La banca deve rimborsare le somme trasferite con bonifico istantaneo se non prova di aver informato il cliente prima della truffa.

    Leggi la decisione
  • ABF Milano · n. 3187/2026 10 aprile 2026

    Vishing, spoofing e tecniche di boxing

    Riconosciuta la corresponsabilità della banca nelle truffe che uniscono finto operatore, numero clonato e inserimento nella chat ufficiale.

    Leggi la decisione
  • ABF Palermo · n. 523/2026 6 febbraio 2026

    SMS spoofing e finto operatore

    Affermati i principi sull’onere della prova a carico dell’intermediario quando l’SMS falso compare nella conversazione autentica della banca.

    Leggi la decisione

Trattasi di decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario ottenute in procedimenti patrocinati dagli Avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria: ogni caso presenta differenti peculiarità e le decisioni emesse dall’Arbitro Bancario e Finanziario non possono essere considerate precedenti vincolanti.

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