Bonifici disposti dal correntista truffato verso conti aperti presso banche estere: concorso di colpa della banca per omessa rilevazione degli indici di anomalia. Nota a ABF Palermo, decisione n. 4275/2025

Molte truffe bancarie riconducibili ai fenomeni del falso trading, del finto lavoro online e, più in generale, delle frodi costruite su piattaforme digitali, vengono realizzate attraverso conti correnti aperti presso intermediari esteri.
In questi schemi fraudolenti, il correntista viene progressivamente indotto a disporre bonifici verso IBAN stranieri, nella convinzione di effettuare investimenti, attivare collaborazioni lavorative o mettere in sicurezza il proprio denaro.

È proprio in questo contesto che assume particolare rilievo la decisione del Collegio ABF di Palermo n. 4275 del 30 aprile 2025, che offre una chiave di lettura molto favorevole ai consumatori. La pronuncia afferma, infatti, che la banca del cliente può concorrere nel danno quando omette di rilevare evidenti indici di anomalia nell’operatività dispositiva, soprattutto se i bonifici sono numerosi, ravvicinati, di importo rilevante e diretti verso conti esteri.

La decisione si inserisce in un orientamento sempre più attento alla concreta funzionalità dei sistemi antifrode e alla necessità che gli intermediari non si limitino a eseguire meccanicamente le disposizioni impartite dal cliente, ma presidino attivamente i profili di rischio emergenti dalla sequenza operativa.

L’antefatto: bonifici verso banche estere nell’ambito di una truffa

Il caso esaminato dall’ABF riguardava una cliente agganciata tramite social network con la prospettazione di un’attività lavorativa part-time da remoto. Come avviene frequentemente nelle frodi del “finto lavoro”, alla vittima veniva dapprima richiesto di aprire un conto corrente “dedicato” e successivamente di eseguire alcuni pagamenti che sarebbero stati necessari per l’avvio dell’attività.

In un arco temporale estremamente ristretto, la ricorrente disponeva sedici bonifici in circa venti giorni verso due intermediari esteri, situati in Lituania e in Irlanda, per un importo complessivo superiore a 30.000 euro. Particolarmente significativo, nella ricostruzione del Collegio, era il fatto che tre pagamenti fossero stati eseguiti nell’arco di sole ventiquattro ore.

Il dato quantitativo e temporale non è stato considerato neutro. Al contrario, l’ABF lo ha valorizzato come sintomo di un’operatività anomala, incoerente rispetto alla normale movimentazione del conto e idonea a imporre alla banca l’attivazione di meccanismi di controllo, approfondimento o quantomeno verifica.

Il quadro normativo di riferimento

La decisione richiama due riferimenti normativi particolarmente rilevanti.

Il primo è l’art. 2 del Regolamento delegato (UE) 2018/389, che impone ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni idonei a rilevare transazioni non autorizzate o fraudolente. Tali meccanismi devono tenere conto, tra l’altro, delle abitudini operative dell’utente, dell’importo delle operazioni, della localizzazione del beneficiario e dei modelli di frode conosciuti.

Il secondo riferimento è l’art. 8 del D.M. n. 112/2007, che individua una serie di ipotesi sintomatiche di rischio frode, imponendo agli intermediari di attribuire specifico rilievo a sequenze operative caratterizzate da ripetitività, concentrazione temporale e ricorrenza del medesimo destinatario o punto di utilizzo.

Il punto centrale, valorizzato dalla decisione, è che questi indicatori non devono essere letti in modo formalistico o restrittivo. Pur essendo stati formulati in relazione a schemi di rischio tipici, essi costituiscono una griglia interpretativa più ampia, utilizzabile anche per l’operatività online e, in particolare, per i bonifici diretti verso conti esteri che fungono da conti di appoggio in schemi fraudolenti complessi.

La decisione ABF Palermo n. 4275/2025

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la banca non potesse limitarsi a sostenere la formale autorizzazione delle operazioni da parte della cliente.
Quando l’operatività si concentra in poche settimane, i pagamenti sono cospicui, ripetuti e diretti verso soggetti esteri, la banca è tenuta a interrogarsi sulla coerenza dell’attività rispetto al profilo del cliente e ai pattern di rischio riconoscibili.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Collegio richiama l’indice normativo rappresentato da tre o più richieste di autorizzazione effettuate nelle ventiquattro ore presso il medesimo punto vendita, previsto dall’art. 8 del D.M. 112/2007. Pur trattandosi di una previsione originariamente riferita ad altro contesto operativo, l’ABF ne valorizza la ratio, ritenendo che anche nel caso dei bonifici online ravvicinati verso lo stesso beneficiario si configuri uno scenario di rischio “tipizzato”, tale da imporre una reazione dell’intermediario.

Secondo il Collegio, l’omessa attivazione di presìdi di blocco, sospensione o verifica integra una forma di responsabilità concorrente dell’intermediario. Nel caso concreto, tale concorso di colpa è stato quantificato nel 20% delle somme perdute dalla cliente.

Si tratta di un passaggio di grande interesse, perché conferma che anche nelle ipotesi in cui il cliente abbia materialmente disposto i bonifici, la banca non è automaticamente esente da responsabilità. La volontarietà apparente dell’operazione non basta, da sola, a interrompere ogni valutazione sulla correttezza dell’operato dell’intermediario.

Gli indici di anomalia che possono fondare il concorso di colpa della banca

Dalle più recenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario emergono alcuni indicatori ricorrenti, particolarmente significativi nei casi di bonifici verso conti correnti accesi presso intermediari esteri, spesso localizzati in Paesi frequentemente utilizzati come hub di transito nelle frodi digitali.

Il primo indice è rappresentato dalla ripetitività e dalla concentrazione temporale delle operazioni. Quando numerosi pagamenti vengono eseguiti in pochi giorni, o addirittura nella stessa giornata, la sequenza operativa perde il carattere dell’ordinarietà e assume una chiara connotazione anomala.

Il secondo elemento è costituito dall’importo dei bonifici. Spesso i trasferimenti effettuati nel contesto della frode sono di valore significativamente superiore rispetto alla storica operatività del cliente, oppure conducono, nel giro di poche disposizioni, allo svuotamento quasi integrale del conto corrente.

Un ulteriore indice è rappresentato dalla destinazione dei fondi verso conti aperti presso intermediari esteri, talvolta non riconducibili a banche tradizionali ma a prestatori di servizi di pagamento o di moneta elettronica. Questo elemento, di per sé, non dimostra la frode, ma può assumere rilevanza decisiva se combinato con gli altri fattori di anomalia.

Infine, assume rilievo la complessiva incoerenza dell’operatività rispetto al profilo abituale del correntista. Laddove il sistema informatico della banca sia in grado di rilevare deviazioni marcate rispetto alle abitudini pregresse, l’omesso intervento dell’intermediario può integrare una violazione degli obblighi di diligenza professionale e di controllo.

Considerazioni conclusive

La decisione ABF Palermo n. 4275/2025 conferma un principio di grande importanza pratica: anche nei casi in cui il cliente sia stato indotto con l’inganno a disporre personalmente i bonifici, la banca può essere chiamata a rispondere del danno quando omette di rilevare una sequenza di operazioni manifestamente anomala.

Il punto non è negare che il correntista abbia impartito l’ordine, ma verificare se l’intermediario abbia fatto tutto quanto era ragionevolmente esigibile per intercettare uno scenario di rischio già riconoscibile sulla base dei dati disponibili.

Per i consumatori vittime di truffe online, soprattutto quando i bonifici siano stati diretti verso conti esteri aperti presso intermediari lituani, irlandesi o comunque non usuali rispetto alla pregressa operatività, questa pronuncia offre un argomento difensivo molto rilevante.
La banca, infatti, non è un mero esecutore materiale delle disposizioni, ma un operatore professionale tenuto a presidiare attivamente le anomalie e i modelli di frode emergenti.

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