In un caso patrocinato da parte dei professionisti di Truffa Phishing, gli avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria, l’Arbitro Bancario Finanziario ha recentemente confermato un importante principio in materia di truffe bancarie online: la banca può essere ritenuta corresponsabile nei casi di boxing phishing, tipologia di truffa in cui i terzi non autorizzati riescono ad impossessarsi dello strumento fisico di pagamento (solitamente una carta di credito o debito) durante la fase di spedizione dall’emittente al titolare.
In particolare, il Collegio di Milano dell’ABF, con la decisione n. 3187 del 10.04.2026, ha riconosciuto che, in siffatta tipologia di truffe, non è configurabile un’esclusiva responsabilità del cliente, ma, al contrario, un concorso di colpa tra le parti.
Questa pronuncia rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei consumatori vittime di frodi informatiche sempre più evolute e insidiose, stabilendo che le banche devono rispondere, almeno parzialmente, delle vulnerabilità dei propri sistemi quando queste vengono sfruttate dai truffatori.
Il caso esaminato dall’ABF riguardava un cliente che aveva ricevuto un SMS apparentemente proveniente dalla propria banca (il cd. sms “civetta”), anche se non effettivamente inserito nel thread di messaggi genuini precedentemente ricevuti dall’istituto.
Il caso: una sofisticata truffa di vishing e spoofing, con contestuale utilizzo di tecniche di boxing
Il messaggio avvisava del tentativo di spedizione del rinnovo della carta di debito del cliente, con indicazione del fatto che, in mancanza di un celere contatto telefonico, l’Intermediario avrebbe proceduto a bloccare la spedizione della carta.
Il cliente, proprio malgrado, contattava l’utenza indicata nell’sms e il finto operatore rappresentava la necessità dell’attivazione di una nuova carta di debito.
Il finto operatore inviava poi al cliente un sms, dalla medesima utenza di cui sopra, contenente il nuovo pin ed accompagnato dalla richiesta di comunicare il pin della precedente carta a titolo di verifica dell’identità.
Successivamente, non avendo ricevuto la nuova carta entro la data indicata, il cliente contattava telefonicamente il servizio di assistenza clienti apprendendo che la nuova carta era già stata attivata presso uno sportello ATM e che, in pochi giorni, erano state effettuate da terzi sconosciuti undici operazioni in uscita con sostanziale svuotamento del conto.
La decisione dell’ABF: corresponsabilità della banca con utilizzo di tecniche di boxing
L’elemento decisivo della pronuncia è il riconoscimento che, in casi di truffe sofisticate come questa, non è configurabile un’esclusiva responsabilità del cliente ma un concorso di colpa tra le parti.
Il Collegio di Milano ha infatti stabilito che, nelle fattispecie di truffe con utilizzo di tecniche di boxing è «ravvisabile una ripartizione di responsabilità delle parti, considerate la violazione gravemente colposa dell’obbligo di custodia delle credenziali della carta da parte dell’utente e la mancata adozione di presidi di sicurezza idonei a evitare l’ingerenza di terzi nella sfera patrimoniale del cliente da parte dell’intermediario, sul quale grava il rischio di impresa derivante dalla spedizione dello strumento »
La decisione riconosce infatti che la spedizione di uno strumento di pagamento tramite posta ordinaria non risulta “adeguata a evitare rischi di furto e di accessi non autorizzati a uno strumento per sua natura destinato a essere custodito con estrema cura”.
Il cliente otteneva il rimborso del 50% delle somme illegittimamente sottratte dai truffatori.
Il principio di corresponsabilità e le sue implicazioni pratiche
La decisione dell’ABF configura un importante principio portando con sé importanti implicazioni pratiche per i consumatori vittime di truffe bancarie online.
L’ABF riconosce che le tecniche di vishing e spoofing sono diventate così sofisticate da rendere estremamente difficile per il cliente medio riconoscere la frode.
Conseguentemente, gli istituti bancari non possono più limitarsi a scaricare tutta la responsabilità sul cliente quando le proprie debolezze organizzative vengono sfruttate dai truffatori e sono, dunque, tenute ad implementare sistemi più efficaci per prevenire il verificarsi di truffe .
L’esperienza e la competenza degli avvocati di Truffa Phishing al servizio delle vittime
Il successo ottenuto in questo caso dimostra ancora una volta l’eccellenza professionale degli avvocati Edoardo Gloria ed Alessandro Ripoldi, che da anni si dedicano con passione e competenza alla tutela delle vittime di truffe bancarie online.
La loro profonda conoscenza delle tecniche fraudolente e delle normative bancarie, unita a una costante attenzione all’evoluzione della giurisprudenza dell’ABF, li rende un punto di riferimento nel settore.
In tal senso, l’intero team di Truffa Phishing si distingue per l’approccio innovativo e la capacità di affrontare anche i casi più complessi, come dimostrato da questa vittoria che stabilisce un precedente fondamentale per tutte le future controversie simili.
Come proteggersi dalle truffe vishing e spoofing
Nonostante questa importante decisione, resta fondamentale adottare comportamenti prudenti per evitare di cadere vittima di queste truffe sofisticate.
È consigliabile diffidare sempre delle comunicazioni di allarme e/o pericolo, poiché le banche raramente comunicano problemi di sicurezza via SMS richiedendo azioni immediate.
È importante verificare in modo indipendente, non chiamando mai i numeri indicati nei messaggi sospetti, ma contattando la banca attraverso i canali ufficiali.
Nessuna banca chiederà mai di effettuare bonifici per bloccare operazioni sospette.
È utile inoltre attivare le notifiche per ogni operazione sul conto, anche di piccolo importo, e in caso di sospetta frode, contattare subito la banca per bloccare le operazioni e sporgere denuncia alle autorità.
Ad ogni modo, in caso di truffa subita, è fondamentale rivolgersi a professionisti specializzati in diritto bancario come gli avvocati Alessandro Ripoldi ed Edoardo Gloria, che grazie alla loro esperienza e competenza possono valutare la possibilità di ottenere un rimborso, soprattutto alla luce di quelli che sono gli orientamenti più recenti dell’ABF.




