La VoP come strumento di tutela del cliente nelle truffe via bonifico

Che cos’è la VoP (Verification of Payee)

Dal 9 ottobre 2025 la Verification of Payee (VoP) – la nuova verifica del beneficiario IBAN prevista dal Regolamento (UE) 2024/886 – diventa uno degli strumenti centrali di tutela del cliente contro truffe via bonifico e frodi da IBAN errato.

In concreto, prima che il bonifico venga eseguito, la banca controlla se nome (o ragione sociale) e IBAN che l’utente ha inserito corrispondono davvero ai dati anagrafici del conto di destinazione.

Il funzionamento, semplificando, è questo:

  • Inserimento di nome e IBAN del beneficiario;
  • invio di una richiesta di conferma dalla banca del disponente alla banca del beneficiario;
  • il sistema confronta i dati anagrafici presenti in banca con quelli indicati;
  • in pochi secondi compare un esito:
    • “corrispondenza”,
    • “corrispondenza parziale/quasi corrispondenza”,
    • “nessuna corrispondenza” o “non verificabile”.

La VoP è quindi un controllo preventivo e gratuito contro le truffe via bonifico avvisa l’utente prima dell’esecuzione del bonifico se sta pagando la persona (o l’azienda) giusta, non blocca automaticamente il bonifico, ma fornisce un’informazione fondamentale: se la banca segnala che nome e IBAN non coincidono, eseguire l’operazione significa consapevolmente assumere un rischio molto alto.

Le novità legislative: il Regolamento (UE) 2024/886 e l’obbligo di VoP

La VoP è un obbligo di legge introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 (il cosiddetto “Instant Payments Regulation”).

Questo regolamento modifica il Regolamento (UE) n. 260/2012 sui bonifici SEPA, inserendo il nuovo articolo 5-quater dedicato proprio alla verifica del beneficiario.

I prestatori di servizi di pagamento, per bonifici ordinari e istantanei SEPA in euro, devono offrire gratuitamente il servizio di Verification of Payee, mostrando l’esito prima che il cliente confermi l’operazione: l’obbligo si applica a tutti i canali su cui è disponibile il bonifico (online, app, sportello), non solo all’internet banking.

Dal punto di vista della tutela del risparmiatore, questo è un passaggio chiave per evitare di incorrere in truffe via bonifico.

Prima il sistema SEPA si fondava solo sull’IBAN come “identificativo unico”, senza alcun controllo normativamente imposto sul nome del beneficiario.
Con la VoP, il legislatore europeo ha riportato dentro il perimetro degli obblighi di legge un controllo di congruità che la prassi bancaria aveva sostanzialmente abbandonato, con impatto diretto su frodi, errori di digitazione e responsabilità degli intermediari.

Che cosa deve fare (davvero) la banca

Per effetto del Regolamento 2024/886, la banca non può limitarsi a “consigliare prudenza”: ha precisi doveri tecnici e informativi.

In sintesi, l’intermediario:

  • deve attivare la VoP per tutti i bonifici SEPA in euro (ordinari e istantanei) sui canali dove già oggi il cliente può disporre bonifici;
  • deve offrire il servizio a costo zero per il cliente;
  • deve interrogare, per ogni bonifico, la banca del beneficiario e ricevere un esito in pochi secondi;
  • deve mostrare l’esito in modo chiaro, comprensibile e non fuorviante, prima della conferma definitiva del cliente;
  • deve consentire al cliente di modificare o annullare l’operazione se l’esito non è di piena corrispondenza.

Dal lato interno, la banca, quindi, deve:

  • integrare la VoP nei propri sistemi di controllo del rischio e nelle procedure anti-frode;
  • conservare traccia degli esiti, perché in futuro potranno diventare prove decisive in giudizio (sia a favore del cliente, sia a difesa dell’istituto);
  • coordinare la VoP con gli altri obblighi in materia di antiriciclaggio e sanzioni internazionali.

Per il cliente, questo significa che l’assenza o il malfunzionamento della VoP non sono più un semplice “disservizio tecnico”, ma possono rappresentare una violazione di obblighi normativi e contrattuali da parte della banca.

Perché la VoP può davvero salvarti da una truffa (e quando non basta)

Alcune delle più evolute truffe di phishing inducono il malcapitato ad effettuare bonifici bancari su IBAN non intestati al beneficiario indicato, a volte anche tramite un’email “clonata” o un finto aggiornamento delle coordinate bancarie.

In questo caso la VoP diventa uno strumento di difesa molto potente perché:

  • se l’IBAN è intestato ad un soggetto completamente diverso, la banca dovrebbe mostrare all’utente un chiaro “nessuna corrispondenza” tra nome digitato e titolare del conto;
  • se il nome è simile, ma non identico (ad esempio denominazione commerciale vs ragione sociale), l’esito restituito potrebbe essere quello di “corrispondenza parziale/quasi corrispondenza”, che invita l’utente a maggior prudenza ed attenzione;

In altre parole, qualora l’utente, inconsapevolmente, copi l’IBAN da un’email sospetta o da un documento manipolato, l’esito VoP può essere il primo campanello d’allarme che può far intuire la truffa prima che i soldi escano definitivamente dal conto.

Tuttavia, ciò non significa che la VoP, risulti, in tutte le fattispecie, uno strumento assolutamente infallibile:

  • qualora il truffatore utilizzi un conto intestato a una società con nome simile o comunque “plausibile”, l’esito potrebbe non essere chiaramente negativo;
  • se, nonostante l’esito di “nessuna corrispondenza”, il cliente decide di proseguire perché convinto dal truffatore, il bonifico andrà comunque a buon fine.

Responsabilità della banca se non esegue (o sbaglia) la VoP in caso di truffa

Arriviamo al punto che interessa di più chi è già stato vittima di una frode via bonifico: se la VoP non è stata fatta, o è stata gestita male, la banca può essere ritenuta responsabile?

Prima che la VoP fosse resa obbligatoria dal legislatore europeo, la giurisprudenza – anche di Cassazione – tendeva a considerare che, in base al D.lgs. 11/2010, la banca dovesse limitarsi ad eseguire il bonifico in base all’IBAN indicato dal cliente, senza obbligo di verificare la coerenza del nominativo.

Con l’introduzione dell’art. 5‑quater Reg. 260/2012 (modificato dal Reg. 2024/886), il quadro cambia: la verifica nome‑IBAN non è più una scelta organizzativa ma un obbligo di legge, con effetti evidenti sulla ripartizione dei rischi tra banca e cliente.

Dalla lettura congiunta delle analisi dottrinali e dei primi contributi specialistici si può fondatamente sostenere che i futuri interventi giurisprudenziali valorizzeranno la mancata implementazione, attivazione o concreto e/o esatto funzionamento del presidio VoP, individuando, in tali ipotesi, una responsabilità quantomeno parziale della banca rispetto al pregiudizio economico subito dal malcapitato truffato.

In altre parole, la mancata implementazione, l’omesso utilizzo o il non corretto funzionamento della VoP non potranno più essere qualificati come semplici disservizi tecnici, ma costituiranno verosimilmente violazioni di obblighi legali e contrattuali in capo alla banca.

Nei casi di truffa via bonifico, è quindi ragionevole attendersi che la giurisprudenza valorizzi l’assenza o la carenza del presidio VoP come indice di responsabilità, quantomeno concorrente, dell’intermediario rispetto al danno subito dal cliente

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