Bonifico ordinario eseguito in pochi minuti: la banca risponde se manca il limite previsto per gli istantanei

Quando un bonifico qualificato come ordinario viene eseguito, accreditato e reso irrevocabile nel giro di pochi minuti, la banca deve applicare presidi analoghi a quelli previsti per i bonifici istantanei, a partire dal limite massimo di importo impostato dal cliente.

Non è infatti possibile trattare l’operazione come istantanea quando si tratta di eseguirla immediatamente e sottrarla alla possibilità di revoca, per poi considerarla ordinaria quando vengono in rilievo le misure di sicurezza previste a tutela del correntista.

Il principio è stato affermato dal Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario, decidendo il ricorso n. 1604676/2024 nella seduta del 19 dicembre 2024.

L’Arbitro ha riconosciuto il contributo causale della banca nella produzione del danno, ponendo a carico dell’intermediario il 70 per cento della parte eccedente il limite di euro 2.000,00 previsto sul conto per i bonifici istantanei.

Un SMS inserito nella conversazione autentica della banca

La truffa ha avuto inizio quando il cliente ha ricevuto un SMS apparentemente proveniente dalla propria banca.

Il messaggio si era inserito nella conversazione autentica già presente sul telefono, insieme alle precedenti comunicazioni genuine dell’intermediario, e segnalava un presunto accesso non autorizzato al conto corrente.

Si trattava di un caso di SMS spoofing, tecnica che consente ai truffatori di alterare il mittente del messaggio e di far apparire la comunicazione fraudolenta all’interno della stessa conversazione utilizzata dalla banca.

Qualche minuto più tardi veniva disposto un bonifico verso un conto acceso presso il medesimo gruppo bancario. Sebbene formalmente qualificata come ordinaria, l’operazione veniva accreditata immediatamente al beneficiario e diventava irrevocabile subito dopo la trasmissione.

Appena accortosi dell’accaduto, il cliente contattava il servizio di assistenza, ma le somme erano già state trasferite attraverso una successiva catena di operazioni.

Il cliente appurava che, sebbene sul conto fossero stati previsti due limiti differenti, ossia euro 2.000,00 per i bonifici istantanei e un massimale più elevato per quelli ordinari, l’operazione fraudolenta era stata inserita come bonifico ordinario e aveva così superato la soglia che ne avrebbe impedito l’esecuzione se fosse stata formalmente qualificata come istantanea.

Un bonifico ordinario tecnicamente equiparabile a un istantaneo

Il punto decisivo della controversia è emerso dalle stesse difese della banca.

Per giustificare l’immediato accredito delle somme, l’intermediario aveva affermato che il bonifico, pur avendo natura ordinaria, era «equiparabile, da un punto di vista meramente tecnico, ad un ordine di pagamento istantaneo SEPA», sostenendo però che non dovessero trovare applicazione i limiti di spesa previsti per i bonifici istantanei.

Il Collegio ha accolto la prima parte dell’affermazione, ma ne ha respinto le conseguenze prospettate dalla banca.

Se un bonifico ordinario viene tecnicamente eseguito come un bonifico istantaneo, con immediato accredito al beneficiario e contestuale impossibilità di revoca, l’intermediario non può ignorare proprio i presidi di sicurezza che il cliente ha previsto per le operazioni caratterizzate da quella rapidità e irrevocabilità.

L’etichetta attribuita al bonifico non può quindi prevalere sulle sue concrete modalità di esecuzione.

L’esecuzione immediata di un bonifico ordinario tra conti accesi presso il medesimo intermediario o all’interno dello stesso gruppo bancario non è, di per sé, illegittima. Il problema nasce quando tale modalità consente di aggirare il limite impostato dal cliente per le operazioni istantanee.

L’irrevocabilità immediata dell’operazione

La banca aveva inoltre sostenuto che, una volta ricevuto ed eseguito l’ordine, non sarebbe stato più possibile revocarlo.

Sul punto, il Collegio ha riconosciuto la correttezza della ricostruzione dell’intermediario.

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, una volta che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’utente non può più revocarlo, salvo le specifiche eccezioni previste dalla stessa disposizione.

Dopo l’accredito delle somme sul conto del beneficiario, la restituzione richiede normalmente il consenso di quest’ultimo oppure l’intervento dell’autorità giudiziaria. Il semplice recall avviato dalla banca dell’ordinante non determina automaticamente il recupero del denaro.

Proprio questa immediata irrevocabilità rende però ancora più evidente la necessità di applicare presidi adeguati prima dell’esecuzione.

Se la banca decide di eseguire in pochi minuti un bonifico formalmente ordinario, rendendo sostanzialmente inutile una tempestiva richiesta di blocco o richiamo, deve anche impedire che la diversa classificazione formale dell’operazione consenta di superare il massimale stabilito per i bonifici istantanei.

Il presidio tecnico mancante

Il Collegio di Bari ha individuato la responsabilità della banca nella mancata predisposizione di un presidio tecnico idoneo ad applicare il limite di euro 2.000,00 anche ai bonifici ordinari sostanzialmente equiparabili, per modalità di esecuzione, a quelli istantanei.

Secondo l’Arbitro, infatti, «la mancata previsione da parte dell’Intermediario di un presidio tecnico idoneo a fissare un limite analogo a quello impostato per i bonifici istantanei ad altri bonifici che a questi ultimi siano sostanzialmente equiparabili, da un punto di vista meramente tecnico, abbia in parte contribuito dal punto di vista causale, quantomeno per la parte della somma eccedente il limite di Euro 2.000,00, alla sottrazione della somma ad opera del truffatore».

La carenza del sistema predisposto dalla banca ha quindi consentito che un’operazione dotata delle caratteristiche sostanziali di un bonifico istantaneo superasse il massimale previsto dal cliente per quella tipologia di pagamento.

Il limite non costituiva un elemento accessorio del rapporto, ma uno specifico presidio di sicurezza. La sua mancata applicazione ha contribuito direttamente all’aggravamento del danno per tutta la parte eccedente euro 2.000,00.

La ripartizione del danno

Il Collegio ha ricondotto il difetto del presidio tecnico al rischio d’impresa dell’intermediario, ravvisando una compartecipazione della banca alla produzione del danno.

La responsabilità è stata calcolata sulla sola parte dell’operazione eccedente il limite di euro 2.000,00 e, per tale motivo, il Collegio ha quindi posto il 70 per cento di tale importo a carico della banca e il restante 30 per cento a carico del cliente.

La decisione non afferma dunque che ogni bonifico ordinario eseguito rapidamente debba essere integralmente rimborsato, ma stabile, però, che la banca risponde quando la propria organizzazione tecnica consente di eseguire come istantanea un’operazione formalmente ordinaria, eludendo il limite che avrebbe impedito o ridotto il danno.

Non conta soltanto il nome attribuito alla tipologia di bonifico

Il principio più rilevante è che la qualificazione formale dell’operazione non è decisiva.

Un bonifico può essere presentato al cliente come ordinario, ma essere eseguito con modalità sostanzialmente coincidenti con quelle di un bonifico istantaneo: accredito immediato, disponibilità immediata delle somme per il beneficiario e impossibilità di bloccare l’operazione pochi minuti dopo.

In questi casi, la banca non può avvalersi contemporaneamente dei vantaggi di entrambe le qualificazioni, ossia dell’immediatezza propria del bonifico istantaneo al momento dell’esecuzione e del maggiore massimale proprio del bonifico ordinario al momento dell’applicazione dei presidi di sicurezza.

Il sistema deve essere organizzato in modo coerente, poiché se due tipologie di operazione sono tecnicamente equiparabili sotto il profilo della rapidità e dell’irrevocabilità, devono essere assoggettate a limiti analoghi, quando quei limiti sono stati previsti proprio per contenere il rischio connesso all’immediata dispersione delle somme.

Cosa verificare nella contabile del bonifico

Per chi ha subito una frode, la prima verifica riguarda la contabile dell’operazione.

Non è sufficiente controllare se il bonifico sia definito ordinario o istantaneo. Occorre confrontare:

  • la data e l’ora di inserimento dell’ordine;
  • la data e l’ora di esecuzione;
  • il momento dell’addebito sul conto;
  • il momento dell’accredito al beneficiario;
  • la banca o il gruppo bancario presso cui era acceso il conto di destinazione;
  • il momento in cui l’operazione è divenuta irrevocabile.

Se l’ordine è stato inserito, eseguito e accreditato in pochi minuti, la banca ha concretamente trattato l’operazione come immediata, anche se nella contabile compare la denominazione di bonifico ordinario.

La coincidenza tra data di immissione, esecuzione e accredito costituisce quindi un elemento importante per contestare l’eventuale mancata applicazione dei presidi previsti per gli istantanei.

I limiti impostati sul conto

La seconda verifica riguarda i massimali.

Occorre accertare quale fosse, al momento della frode, il limite previsto per i bonifici istantanei e quale quello applicabile ai bonifici ordinari.

Se il cliente aveva stabilito un limite più basso per le operazioni istantanee, la banca dovrà rendere conto del perché un bonifico eseguito con le medesime caratteristiche tecniche abbia potuto superare quella soglia soltanto perché formalmente classificato come ordinario.

Il limite previsto per gli istantanei risponde infatti a un’esigenza precisa: contenere il rischio derivante da operazioni eseguite e accreditate in un tempo tanto breve da rendere estremamente difficile qualsiasi intervento successivo.

Consentire che lo stesso risultato venga ottenuto attraverso un bonifico denominato ordinario priva il presidio della sua effettiva utilità.

Il rilievo dell’informativa al cliente

Le modalità concrete di esecuzione possono assumere rilievo anche sotto il profilo della trasparenza.

Il cliente che dispone un bonifico qualificato come ordinario può ragionevolmente ritenere che l’operazione segua i tempi normalmente associati a tale strumento e che vi sia, almeno nell’immediatezza, uno spazio temporale utile per segnalarne la fraudolenza.

Se, invece, la banca esegue e accredita l’operazione in pochi minuti, rendendola immediatamente irrevocabile, è necessario verificare se il cliente sia stato adeguatamente informato di tale modalità.

L’intermediario non può limitarsi a richiamare in seguito l’irrevocabilità dell’ordine, senza dimostrare che le caratteristiche effettive del servizio fossero state rappresentate in modo chiaro nella documentazione contrattuale.

Cosa cambia per chi ha subito un bonifico fraudolento

La decisione del Collegio di Bari offre un ulteriore criterio di contestazione nei casi di phishing, smishing, vishing e spoofing bancario.

La verifica non deve fermarsi alla regolarità formale dell’autenticazione o alla condotta tenuta dal cliente durante il raggiro. Occorre analizzare anche l’organizzazione tecnica del servizio e accertare se la banca abbia predisposto limiti e presidi coerenti con le modalità effettive di esecuzione dell’operazione.

Quando un bonifico ordinario viene accreditato immediatamente e diventa irrevocabile nel giro di pochi minuti, la banca deve spiegare perché non abbia applicato il limite previsto per i bonifici istantanei.

Se quel limite avrebbe impedito l’operazione o contenuto la perdita, la sua mancata applicazione costituisce un contributo causale dell’intermediario alla produzione del danno.

Il cliente che abbia già inviato un reclamo generico può integrarlo chiedendo il dettaglio tecnico dell’operazione e contestando espressamente la mancata applicazione dei limiti. In caso di risposta negativa o insoddisfacente, la questione può essere sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario.

Considerazioni conclusive

Un bonifico non diventa meno rischioso soltanto perché viene formalmente definito ordinario.

Quando viene eseguito, accreditato e reso irrevocabile in pochi minuti, presenta gli stessi rischi di dispersione delle somme propri di un bonifico istantaneo e deve essere accompagnato da presidi coerenti.

La banca che prevede un limite più basso per gli istantanei non può consentire che tale limite venga superato attraverso un bonifico ordinario eseguito con le medesime caratteristiche tecniche.

In caso contrario, la classificazione formale dell’operazione si trasforma in un mezzo per aggirare un presidio di sicurezza predisposto a tutela del cliente.

Per questo, nelle controversie relative ai bonifici fraudolenti, è essenziale ricostruire non soltanto come l’operazione sia stata autorizzata, ma anche quando sia stata eseguita, quando le somme siano state accreditate e quali limiti avrebbero dovuto trovare applicazione.

È su questi elementi che può fondarsi la responsabilità della banca per la parte del danno che un sistema correttamente organizzato avrebbe potuto evitare.

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