La decisione del Collegio ABF di Roma n. 7593 del 1 agosto 2025 si segnala per un passaggio di particolare interesse pratico nelle controversie relative a truffe bancarie e phishing realizzate mediante social engineering e disposizione di bonifici online. Il Collegio, pur muovendo dal presupposto fattuale dell’operazione disposta dal cliente, concentra la valutazione su un indicatore specifico di anomalia: l’operazione che, svuota il conto, azzerandone la disponibilità residua.
Nella prospettiva dell’ABF, la circostanza che l’operazione esaurisca il saldo disponibile assume rilievo perché si presta a essere letta come “segnale forte” di rischio oltre che indicativa di una operatività “anomala”, tale da imporre un’attenzione organizzativa e procedurale che non può esaurirsi in un controllo astratto sull’importo.
L’assenza di un obbligo generalizzato di monitoraggio in tempo reale non chiude la questione
Nel caso di specie, l’intermediario sosteneva che in linea generale non esista un obbligo di monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni e che l’importo non fosse del tutto eccentrico rispetto a precedenti disposizioni del cliente.
Il Collegio richiamando il quadro europeo in tema di autenticazione forte e gestione del rischio, ha chiarito che l’anomalia non può essere ricavata in modo automatico dal solo dato quantitativo, né può pretendersi una soglia uniforme valida per tutti i rapporti e per tutte le operazioni.
Ne consegue che la valutazione non si arresta alla comparazione dell’importo con la “storia” del conto, ma deve concentrarsi su indici diversi e più qualificanti, idonei a esprimere un rischio di frode in termini oggettivi.
L’indice valorizzato dall’ABF: l’operazione che azzera il saldo
Il Collegio ha individuato l’elemento qualificante nell’effetto dell’operazione: lo svuotamento del conto. E nel farlo ha richiamato, per fondare la rilevanza di tale indicatore, l’art. 8, lett. b), n. 2, del d.m. 30 aprile 2007, n. 112 (regolamento attuativo della l. 17 agosto 2005, n. 166), disposizione che considera indice di rischio l’autorizzazione di operazioni che, nell’arco di 24 ore, esauriscano il plafond.
La parte più interessante sta nel ragionamento del Collegio “per unità di ratio”: quel criterio, nato per un perimetro tecnico diverso (operazioni eseguite mediante carte elettroniche di pagamento), è da ritenersi comunque rilevante per l’operatività online in genere e, nel caso esaminato, è stato esteso al bonifico online. Ciò che rileva, dunque, non tanto il fatto che l’operazione dispositiva abbia ad oggetto un “importo alto” in assoluto, ma che questa, per struttura ed esito, presenti un profilo intrinsecamente anomalo rispetto alla fisiologia del rapporto, perché lascia il conto privo di copertura.
Presìdi antifrode e “difetto organizzativo”: la conseguenza operativa
È su questo punto che l’ABF colloca la valutazione di inadeguatezza dei presìdi: la presenza di un indice di rischio così marcato impone che l’intermediario disponga di misure e procedure idonee a intercettare e gestire l’anomalia. In altri termini, il Collegio non ragiona in termini di obbligo generalizzato di monitoraggio, ma di necessità di presìdi coerenti con segnali di rischio “forti”, dove l’operazione non è solo sospetta per l’importo, ma per l’effetto di svuotamento del rapporto.
Da qui il corollario per cui la discussione non va impostata esclusivamente sul “quantum” (soglia di importo), ma sul “come” e sul “che cosa produce” l’operazione, perché l’azzeramento del saldo è un parametro oggettivo, facilmente verificabile e idoneo a sostenere la tesi di un deficit di prevenzione/gestione del rischio.
Conclusioni
La decisione n. 7593/2025 del Collegio ABF di Roma consolida un principio argomentativo di grande utilità nell’ambito delle truffe bancarie: la valutazione sulla natura fraudolenta dell’operazione non deve arrestarsi al solo dato quantitativo dell’operazione, né alla (non) comparabilità con lo storico del cliente, ma deve concentrarsi sull’indicatore oggettivo rappresentato dall’azzeramento della disponibilità del rapporto. In questa prospettiva, lo svuotamento del conto diventa un “segnale forte” di rischio che, per la sua evidenza e per il suo impatto, impone una verifica reale della tenuta dei presìdi e delle procedure antifrode dell’intermediario, anche al di fuori di un dovere generalizzato di monitoraggio in tempo reale.
Sul piano pratico, la pronuncia offre quindi una chiave di lettura netta: l’argomento decisivo non è “importo alto o basso dell’operazione”, ma se l’intermediario abbia predisposto e applicato misure organizzative coerenti con un’operazione che, per effetto, prosciuga integralmente le risorse del cliente. È un criterio che rende l’impostazione della contestazione più precisa e meno opinabile, perché poggia su un dato immediatamente riscontrabile e difficilmente contestabile.
Una lettura che, con puntualità e rigore, è stata colta e valorizzata dall’avv. Edoardo Gloria e dall’avv. Alessandro Ripoldi, mettendo in evidenza come lo svuotamento del saldo costituisca un indice di rischio qualificato, idoneo a spostare il baricentro dell’analisi dall’importo in sé alla tenuta dei presìdi antifrode e dell’organizzazione dell’intermediario nella gestione delle operazioni anomale.




