Truffe bancarie e bonifici istantanei: l’ABF chiarisce quando la banca deve rimborsare

Una recente decisione del Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Torino segna un passaggio di particolare rilievo nella tutela delle vittime di truffe bancarie basate su phishing telefonico e bonifici istantanei.
La pronuncia affronta uno dei nodi più delicati del contenzioso attuale: la responsabilità della banca quando l’operazione fraudolenta risulta formalmente “autorizzata” dal cliente, ma è stata in realtà eseguita in un contesto di inganno sofisticato e in assenza di valide pattuizioni contrattuali.

Il caso: bonifici istantanei disposti sotto inganno

La ricorrente era stata contattata da un sedicente operatore bancario, attraverso numeri apparentemente riconducibili all’istituto di credito, e indotta a eseguire una serie di bonifici istantanei nella convinzione che fossero necessari per bloccare movimenti sospetti sul conto.
Nel giro di poco più di un’ora, il conto era stato svuotato mediante sei operazioni di pagamento istantanee, tutte formalmente autenticate tramite home banking.

La banca resistente aveva opposto la consueta difesa: operazioni correttamente autorizzate, utilizzo delle credenziali di sicurezza del cliente e natura irrevocabile dei bonifici istantanei.

Il punto decisivo: la modifica unilaterale mai provata

Il Collegio torinese ha però individuato un profilo dirimente, spesso sottovalutato nella prassi bancaria.
Il contratto di conto corrente, risalente a molti anni fa, non prevedeva originariamente la possibilità di disporre bonifici istantanei. L’intermediario sosteneva di aver introdotto tale servizio mediante proposta di modifica unilaterale nel 2022, ma non ha fornito alcuna prova dell’effettiva ricezione della comunicazione da parte della cliente.

Richiamando un orientamento consolidato dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento, l’ABF ha ribadito che la proposta di modifica unilaterale è un atto recettizio, producendo effetti solo se giunge a conoscenza del cliente. In mancanza di prova della ricezione, la modifica è inefficace e contraria all’art. 126-sexies TUB.

Operazioni non autorizzate e obbligo di rimborso

Da questa premessa discende una conseguenza giuridica di grande rilievo: i bonifici istantanei, pur eseguiti dal cliente, non erano stati autorizzati secondo modalità contrattualmente concordate.
L’ABF ha quindi qualificato le operazioni come non autorizzate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 11/2010, disponendo il rimborso integrale delle somme sottratte.

Si tratta di un passaggio fondamentale, perché supera l’automatismo difensivo secondo cui l’uso delle credenziali del cliente basterebbe, di per sé, a escludere la responsabilità dell’intermediario.

L’importanza della difesa tecnica

La decisione evidenzia quanto sia determinante, nei casi di truffe bancarie evolute, una difesa giuridica altamente specializzata, capace di individuare profili contrattuali e regolamentari spesso trascurati.

In questo caso, l’impostazione difensiva curata dagli avvocati Edoardo Gloria e Alessandro Ripoldi ha consentito di spostare il focus dal comportamento della vittima alla condotta dell’intermediario, mettendo in luce l’assenza di una valida base contrattuale per l’esecuzione dei bonifici istantanei.

È un approccio che richiede competenza tecnica, conoscenza approfondita della normativa sui servizi di pagamento e padronanza della giurisprudenza ABF più recente.

Una decisione che fa scuola

Questa pronuncia si inserisce in un filone sempre più attento alla reale tutela del correntista, soprattutto quando la truffa si fonda su tecniche di manipolazione psicologica avanzata.
Non ogni operazione “autenticata” può dirsi automaticamente autorizzata, e non ogni modifica contrattuale può ritenersi efficace in assenza di prova della sua conoscenza da parte del cliente.

Per le vittime di truffe bancarie, si tratta di un segnale importante: la possibilità di ottenere il rimborso esiste, ma passa attraverso una corretta qualificazione giuridica del caso e una difesa mirata.

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